La direttiva comunitaria sui servizi di investimento, entrata in vigore nel 2007 e nota come Mifid (Market in financial instruments directive), richiede che le banche, per qualsiasi cliente e per qualsiasi offerta di prodotti, debbano obbligatoriamente valutare «l’adeguatezza e l’appropriatezza del prodotto o servizio offerto e venduto ai clienti». A tal fine, la nuova normativa stabilisce che ciascuna banca proceda obbligatoriamente a una classificazione dei propri clienti in base alle caratteristiche degli stessi e alla competenza in materia finanziaria e ne tracci quindi un «profilo di rischio o profilo finanziario».

Dott. Vincenzo Imperatore

LE BANCHE E IL (FALSO) PROFILO DI RISCHIO (MiFID)

 Con la direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE nasce la c.d. direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), recepita successivamente in Italia nel 2007. Con tale direttiva L'U.E. ha cercato di creare uno strumento sia di tutela degli investitori, differenziandoli per grado di conoscenza della materia finanziaria, che di rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, attraverso l'introduzione di diversi strumenti finanziari. A tal fine, la normativa in oggetto, stabilisce che ogni banca stabilisca obbligatoriamente una classificazione della propria clientela in base alle caratteristiche degli stessi e alle conoscenze in materia finanziaria, tracciandone un "profilo di rischio o profilo finanziario".

  Il profilo di rischio quindi, è un vero e proprio "curriculum finanziario" dell'investitore creato attraverso un test di appropriatezza precompilato, (precompilato al fine di eludere ogni possibilità di errore da parte dell'investitore ndr) che assolve la funzione di raccogliere e documentare tutti i dati ottenuti e forniti dal cliente alla banca. Con tale profilo di rischio, la banca delinea quindi un profilo del cliente a cui proporre diversi strumenti finanziari con più o meno rischi, collocando e vendendo prodotti di tipo obbligazionari, assicurativi, derivati ed altri, gravando così ogni tipo di responsabilità sull'investitore che ha firmato e sottoscritto il suo grado di conoscenza dei vari strumenti finanziari utilizzati e tutelando la banca stessa da eventuali contestazioni e risarcimento danni futuri dovuti a predite o mancati guadagni pattuiti.

  Nessuno vuole mettere in dubbio l'onestà di classificazione e di creazione di ogni profilo di rischio da parte delle banche, ma cosa potrebbe succedere se qualche banca al fine di piazzare strumenti finanziari "redditizi per la banca stessa", ma con un alto rischio di potenziale perdite per l'investitore, creasse un profilo di rischio falso? Potrebbe succedere che il povero cliente, risparmiatore, investitore, si ritrovi con il conto prosciugato e nelle migliori delle ipotesi senza nessun guadagno sugli interessi dovuti.

 Invitiamo tutti quindi a recarsi in banca (o fondo pensione) e chiedere di visionare il profilo di rischio, ed eventualmente farlo visionare da un consulente indipendente, onde evitare di ritrovarsi con un profilo che non rispecchi il proprio grado di conoscenza in materia di finanza e dei suoi prodotti.

  Nel 2018 è entrato in vigore l'MiFID2 (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) il quale, tra le tante novità, fà un uteriore distinzione rispetto al suo predecessore MiFID, definendo un target positivo o negativo in base sempre al profilo di rischio del cliente. 

  Il Nostro intento è quello di sensibilizzare i nostri lettori ad una attenta analisi delle varie pratiche utilizzate per “ingannare” e/o “truffare” il consumatore per una visione più realistica della società che ci circonda.

Dott. Oreste Romeo

Link e Note

Direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE - Clicca Quì.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Clicca Quì.


 

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